RCA
RCA
L’acronimo RCA indica la Responsabilità Civile Autoveicoli e corrisponde al contratto assicurativo che viene associato a ogni veicolo immatricolato circolante su strada.
Nel nostro Paese per poter circolare con un veicolo a motore l’assicurazione è obbligatoria per Legge.
Può essere stipulata da una compagnia assicurativa oppure da un istituto di credito che offre servizi di Bancassicurazione.
Attraverso la sottoscrizione di questo contratto l’assicurato si tutela economicamente da possibili rischi che si possono verificare mentre si è alla guida, quindi riconducibili alla propria responsabilità, e che arrecano danni materiali e/o lesioni a terzi. Le compagnie assicurative dietro il pagamento del premio da parte dell’assicurato si impegnano a risarcire i danni arrecati a terzi dalla circolazione del veicolo.
Il risarcimento del danno avviene esclusivamente se il sinistro provocato è accidentale e involontario. L’assicurato è sempre coperto per una somma limite, definita massimale, che verrà stabilita al momento della sottoscrizione del contratto RC Auto. Il massimale viene stabilito a priori e rimane tale fino alla fine della durata del contratto. Nei casi in cui la portata del danno causato sia maggiore della somma stabilita l’assicurato dovrà provvedere al risarcimento del danno in completa autonomia.
In un contratto RCA può essere aggiunta la clausola risarcimento in forma specifica che permette all’assicurato danneggiato di non accontentarsi del solo risarcimento del danno pecuniario.
Esistono comunque dei limiti minimi, stabiliti per legge, in riferimento ai massimali dell’assicurazione RC Auto obbligatoria per i veicoli a motore (e per i natanti), distinti a seconda dei danni provocati a persone o a cose.
Atto Vandalico
Per atti vandalici, nel mondo delle assicurazioni, si intendono il danneggiamento, il deturpamento o l’imbrattamento del veicolo, per puro gusto di distruzione.
Esempi di eventi coperti dall’assicurazione auto per atti vandalici sono:
- danni provocati da sommosse
- danni provocati da cortei violenti
- danni provocati da tumulti popolari
- danni provocati da atti di terrorismo, da sabotaggio e da atti di vandalismo
In pratica, tutti i costi di riparazione dell’autovettura, qualora i danni siano riconducibili al vandalismo o ad un evento sociopolitico (e non possano essere assolutamente ricondotti alle garanzie di furto e incendio), vengono coperti dall’assicurazione auto per atti vandalici.
Grandine
La polizza eventi atmosferici è una garanzia accessoria (o facoltativa) che può essere abbinata all’RC Auto, l’unica assicurazione obbligatoria per poter circolare su strada.
Le Compagnie assicurative propongono agli assicurati la polizza eventi atmosferici per tutelare il veicolo dai danni subiti a causa di intemperie o condizioni climatiche eccezionali.
In particolare, la garanzia permette di assicurare il valore dell’auto (o in generale di qualsiasi mezzo) da:
- grandine
- trombe d’aria
- tempeste
- uragani
- frane
- smottamenti di terreno
- inondazione, valanghe
- slavine
- alluvioni
R.C. contro terzi
In un sinistro stradale le persone danneggiate diverse dal conducente responsabile sono detti ‘terzi’ danneggiati e sono distinti in ‘terzi trasportati’ e ‘terzi non trasportati’. I primi sono i passeggeri a bordo del veicolo guidato dalla persona che ha causato il sinistro; i secondi sono tutte le persone (conducente e passeggeri) a bordo dell’altro veicolo, nonché pedoni, ciclisti e altre persone eventualmente coinvolte.
I terzi danneggiati sono coperti dall’assicurazione RC auto del responsabile e hanno diritto a un congruo risarcimento. A meno che non abbiano tenuto un comportamento colposo o doloso che ha contribuito ad aggravare il danno subito.
Il conducente totalmente responsabile, che in pratica è l’unico a non ricevere alcun tipo di copertura dalla RC auto (per lui c’è una garanzia accessoria ad hoc), deve anche risarcire i possibili danni materiali inflitti agli oggetti esterni ai veicoli.